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Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti (trimestrale e annuale) ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs 33/2013 come modificato dall'art. 8, del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89.

Descrizione

L’indicatore di tempestività dei pagamenti, è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Come leggere l'indicatore:

  • se l'indicatore risulta espresso con segno negativo, significa che le fatture sono state pagate in media (secondo la definizione sopra richiamata, tenendo conto del fatto che si tratta di una media ponderata all'importo delle fatture) prima della scadenza delle stesse;
  • se l'indicatore risulta espresso con segno positivo, significa che le fatture sono state pagate in media (secondo la definizione sopra richiamata, tenendo conto del fatto che si tratta di una media ponderata all'importo delle fatture) dopo la scadenza delle stesse;
  • il dato sarà pari a zero, nel caso in cui le fatture siano state pagate in media (secondo la definizione sopra richiamata, tenendo conto del fatto che si tratta di una media ponderata all'importo delle fatture) nel giorno di scadenza.

     

    L'indicatore viene calcolato con le modalità previste dagli artt. 9 e 10 del DPCM 22/09/2014 e seguendo anche le indicazioni della circolare MEF n. 3 del 14/01/2015.
    In particolare,  viene determinata la sommatoria degli importi dovuti per ogni fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale (al netto dell'IVA da Split Payment), ciascuno moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento al fornitore, e rapportata alla somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento.

    La data di pagamento corrisponde a quella di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria, mentre la data di scadenza è quella prevista dal D.Lgs. 231/2002, ossia in generale 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, con alcune eccezioni che consentono il pagamento entro 60 giorni.

    Il calcolo deve tenere conto di tutte le transazioni commerciali pagate nel periodo di riferimento (anno solare o trimestre), ma essendo ponderato in base all'importo delle fatture, viene attribuito un peso maggiore alle fatture di importo più elevato. Possono essere escluse dal calcolo solo le fatture tassativamente indicate dalla legge, nonché i periodi in cui le fatture non sono state esigibili essendo oggetto di contestazione o contenzioso. Le transazioni commerciali sono intese come i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. In sintesi, l'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture.

Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 07/04/2026 20:46

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