Accesso ai servizi

ACCESSO CIVICO

Art. 5, c. 1,4 del d.lgs. n. 33/2013 L'accesso civico, disciplinato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione risulti obbligatoria per legge, nei casi in cui la stessa pubblicazione risulti omessa. La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al Responsabile della trasparenza dell'amministrazione, che si pronuncia sulla stessa. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, oppure comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. In caso di ritardata o mancata pubblicazione dell'atto, documento o altra informazione oggetto della richiesta di accesso civico, l'instante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo 2 della Legge n. 241/1990 (metà di quello originariamente previsto, quindi 15 giorni) provvede alla pubblicazione nel sito del dato richiesto, trasmettendolo contestualmente al richiedente o, in alternativa, potrà comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

L’accesso civico “generalizzato” si applica a partire dal 23 dicembre 2016.


L'accesso civico si affianca e non si sostituisce all'istituto dell'accesso agli atti (accesso documentale), disciplinato dalla Legge 241/1990, che risponde ad una ratio diversa e resta pertanto in vigore. L’accesso documentale viene esercitato mediante richiesta al Responsabile Settore che ha formato o che detiene il documento, mediante l’apposito Modulo.

Per esercitare il diritto di accesso civico occorre inviare una richiesta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Segretario Generale), utilizzando l’apposito Modulo.

Per esercitare il diritto di accesso civico generalizzato occorre inviare una richiesta all’Ufficio Protocollo del Comune, utilizzando l’apposito Modulo.

Tutte le richieste di accesso civico devono pervenire al Comune di Maratea:
- all’Ufficio Protocollo - Comune di Maratea, Piazza B. Vitolo, 1 MARATEA (PZ) tel 0973 874280 - Centralino 0973 874111-;
- Pec: comune.maratea@certuparbasilicata.it


La richiesta di accesso civico e/o di accesso civico generalizzato non richiede motivazione.

Il comma 7 (dell’art. 5) prevede che in caso di diniego totale o parziale, o in caso di mancata risposta, entro il termine indicato (30 giorni), il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Segretario Generale (tel. 0973 874239 pec: comune.maratea@certuparbasilicata.it ).

Ulteriori Disposizioni: Linee Guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i. in corso di consultazione.

Collegamenti:
Regolamento sull'organizzazione delle attività dei servizi per l'accesso civico

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