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Domanda Unica
Domanda Unica - Procedimento semplificato - Procedimento per autocertificazione - Collaudo


Il procedimento si attiva mediante la presentazione della domanda unica sui moduli predisposti e disponibili presso lo Sportello e sul sito internet,nonché gli allegati contenenti la documentazione per richiedere i pareri e gli atti istruttori agli Enti e le Amministrazioni, eventualmente, coinvolte nel procedimento unico.

La domanda deve essere presentata unitamente a tutta la documentazione necessaria per la realizzazione dell’intervento.

Una volta che gli Enti e le Amministrazioni, eventualmente coinvolte, emettono i relativi pareri o atti di assenso comunque denominati conclusivi dei singoli endoprocedimenti lo Sportello rilascia l'autorizzazione finale.

L’atto unico autorizzatorio è obbligatorio per tutte le attività e gli interventi soggetti alle norme di Sportello Unico.

Successivamente al rilascio dell’Atto Unico Autorizzatorio va inoltrata al SUAP la “Comunicazione di inizio lavori”.

Ultimati i lavori, da comunicare al SUAP, e prima dell’inizio dell’attività, è necessario adempiere all’espletamento delle procedure di collaudo di cui al D.P.R. 447/98, art. 9 e s.m.i.

Gli Enti e le Amministrazioni, eventualmente, coinvolte nel procedimento unico non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso anche a contenuto negativo, comunque denominati. Tali atti qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all’interno del procedimento unico.

Il D.P.R. 447/98 e s.m.i. ha regolamentato due tipologie di procedimenti, ovvero il Procedimento semplificato ed il Procedimento mediante autocertificazione



Procedimento Semplificato o mediante Conferenza di Servizi (D.P.R. 447/98, art. 4, e successive modifiche)

Si può fare ricorso al Procedimento Semplificato o mediante conferenza di servizi nei casi disposti dall'articolo 1, del D.P.R. 447/98 e s.m.i. o quando il richiedente non vuole usare il procedimento per autocertificazione.

Il procedimento inizia con la presentazione della domanda allo Sportello Unico, che si occupa poi di coinvolgere le amministrazioni e di ottenere gli atti istruttori e i pareri o atti di assenso comunque denominati.

Le amministrazioni sono tenute a far pervenire tali atti, allo Sportello Unico, entro 90 giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione.

Ottenuti i pareri, lo Sportello Unico redige l'atto finale. Il provvedimento conclusivo del procedimento sostituisce tutte le autorizzazioni e i pareri, ed è il titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto.

Nel caso di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di centoventi giorni, fatta salva la facoltà di chiederne una proroga comunque non superiore a sessanta giorni.

Se la domanda è carente di documentazione, la struttura può richiedere una sola l’integrazione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Il termine di 90 giorni resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.

Se una delle amministrazioni si pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa dalla struttura al richiedente entro 3 giorni e il procedimento si intende concluso.

Il richiedente, entro 20 giorni dalla comunicazione, può chiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di concordare le modifiche da apportare al progetto per ottenere il superamento della risposta negativa.

Decorsi i termini disposti dal “Regolamento” se una o più amministrazioni non danno risposta, entro i successivi 5 giorni il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare con osservazioni tutti i soggetti che hanno interessi legati alla realizzazione dell'intervento.

Il verbale della conferenza dei servizi sostituisce tutti i pareri e gli atti altrimenti necessari.

Il verbale con le decisioni prese in conferenza dei servizi sostituisce il provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento. Il procedimento si conclude nel termine massimo di cinque mesi.

Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il procedimento si conclude nel termine di nove mesi.

Per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas sottoposti alle procedure di inchiesta pubblica di cui all'allegato IV del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 15 gennaio 1989, il procedimento si conclude nel termine di dodici mesi.



Procedimento mediante Autocertificazione (D.P.R. 447/98, art. 6, e successive modifiche)

Si può fare ricorso al Procedimento mediante Autocertificazione nei casi in cui non è obbligatorio il procedimento semplificato o su esplicita richiesta del richiedente.

Il procedimento inizia con la presentazione di un’unica domanda presso la Struttura, contenente, ove necessario, anche la richiesta della concessione edilizia (permesso di costruire), corredata da autocertificazioni attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale.

Le autocertificazioni, sono redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti, e sottoscritte dai medesimi unitamente al legale rappresentante dell'impresa.

L’autocertificazione non può riguardare le materie descritte nell'articolo 1, comma 3 del D.P.R. 447/98 e successive modifiche, nonché le ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede un'apposita autorizzazione.

Se la domanda è carente di documentazione, la Struttura può richiedere una sola l’integrazione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Il termine resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.

Lo Sportello Unico da' pubblicità alla presentazione della domanda, richiede i pareri e le necessarie verifiche alle altre Amministrazioni; contemporaneamente avvia il rilascio del permesso di costruire, quando richiesto.

I soggetti portatori di interessi (pubblici o privati, individuali o collettivi e diffusi), cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono, entro 20 giorni dalla pubblicità:

*trasmettere alla struttura memorie e osservazioni,
*chiedere di essere uditi in contraddittorio,
*chiedere che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente, lo Sportello Unico. La convocazione della riunione sospende, per non più di 20 giorni, il termine di 60 giorni.

Il procedimento è concluso nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, ovvero dalla sua integrazione.

Ove sia necessario il permesso di costruire, il procedimento si conclude nello stesso termine con il rilascio o con il diniego del permesso di costruire.

Le amministrazioni coinvolte nel procedimento unico devono rispondere entro 60 giorni alla richiesta della Struttura.

Ottenuti i pareri, lo Sportello Unico redige l'atto finale. Il provvedimento conclusivo del procedimento sostituisce in tutto e per tutto le precedenti autorizzazioni e pareri, ed è il titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto.

Decorso inutilmente il termini di 60 giorni, eventualmente prorogato dalle sospensioni, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte e alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori previamente acquisiti.

Il richiedente e' tenuto a comunicare allo Sportello Unico l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto.

A seguito della comunicazione di inizio lavori, il comune e gli altri enti competenti provvedono a verificare la conformità delle autocertificazioni prodotte a:

*strumenti urbanistici
*rispetto dei piani paesistici e territoriali
*normativa sismica
*idrogeologici
*forestali ed ambientali
*tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico

incompatibili con l’impianto.



La verifica da parte degli enti riguarda anche:

1.la prevenzione degli incendi;
2.la sicurezza degli impianti elettrici, e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;
3.l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
4.l'installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;
5.il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
6.le emissioni inquinanti in atmosfera;
7.le emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
8.l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno ed all'esterno dell'impianto produttivo;
9.le industrie qualificate come insalubri;
10.le misure di contenimento energetico


Nel caso di impianti a struttura semplice la realizzazione del progetto si intende autorizzata se lo Sportello Unico non comunica il proprio motivato dissenso o non convoca l'impresa per l'audizione entro 45 giorni dal ricevimento della domanda. La realizzazione dell'opera e' comunque subordinata al rilascio del permesso di costruire, quando necessario.

Se occorrono chiarimenti più complessi, se sono necessarie modifiche al progetto o se il Comune vuole proporre una diversa localizzazione dell'impianto, il responsabile del procedimento può convocare il richiedente per una audizione.

L'accordo raggiunto in audizione vincola le parti. Anche in questo caso il termine di 60 giorni per la risposta alla richiesta resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo.

Nel caso si accerti la falsità di una o più autocertificazioni, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone comunicazione anche all'interessato; sono fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni.

Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.

Se, dopo l'inizio dei lavori, sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il responsabile dello Sportello Unico ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contemporanea comunicazione all'interessato.



Collaudo (D.P.R. 447/98, art. 9 e successive modifiche)


Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela del lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.

In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva, fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.

Se il collaudo è previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.

Al collaudo partecipano i tecnici della Struttura, la quale può avvalersi del personale dipendente da altre amministrazioni.

L'impresa chiede allo Struttura di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica i risultati alla Struttura.

Il certificato di collaudo è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore.

Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera o a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale, la Struttura assume i provvedimenti necessari, compresa la riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato

Il collaudo non esonera le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità.

La Regione e gli altri enti competenti:

*effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi;
*ne comunicano gli esiti agli interessati che possono presentare osservazioni o chiedere la convocazione in contraddittorio;
*adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza.

Il certificato di collaudo è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera o a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale, lo Sportello Unico assume i provvedimenti necessari, compresa la riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

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